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Regesto

Art. 157 e 274 cpv. 2 CC. Modifica di una sentenza di divorzio: soppressione del diritto di visita di un genitore.
1. L'art. 274 cpv. 2 CC ha per scopo la protezione del figlio e non la punizione dei genitori: la violazione da parte di questi dei loro doveri e il fatto di non essersi seriamente curati del figlio giustificano il diniego o la revoca del diritto alle relazioni personali unicamente nel caso in cui questi comportamenti recano pregiudizio al bene del figlio (consid. 3c).
2. Per determinare se un genitore non si è seriamente curato del figlio ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC, si può far riferimento all'interpretazione dell'art. 265 n. 2 CC, che esprime negli stessi termini uno dei casi in cui, in materia di adozione, può essere fatta astrazione del consenso di un genitore (consid. 3d).
3. Altro motivo grave ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC: il fatto che il patrigno assume socialmente e psichicamente il ruolo del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, quando quest'ultimo e il figlio sono totalmente estranei l'uno all'altro (consid. 3e).

contenuto

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referenza

Articolo: art. 274 cpv. 2 CC, Art. 157 e 274 cpv. 2 CC, art. 265 n. 2 CC