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Regesto

Liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di divorzio (art. 154 CC).
1. Un deficit è sopportato dalla moglie solo ove sia provato che esso è stato da lei cagionato; non occorre tuttavia che sia dovuto ad una colpa della moglie (consid. 3b, aa).
2. L'obbligo della moglie di provvedere al mantenimento di un figlio nato da un suo precedente matrimonio prevale, in linea di principio, sul suo dovere di contribuire, quale moglie, a far fronte agli oneri del matrimonio (consid. 3b, bb-3c).
3. La moglie che abbia attinto ai propri apporti per sostenere gli oneri del matrimonio, non bastando all'uopo le risorse del marito, può far valere il suo diritto al compenso nei confronti del marito. Non devono esserne dedotte le spese destinate al mantenimento del figlio nato da un matrimonio precedente (consid. 4).

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Articolo: art. 154 CC