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Regesto
Art. 4 Cost.; art. 129 CPP/AR; sorveglianza delle conversazioni telefoniche; utilizzazione delle registrazioni.
1. Conformemente all'art. 129 CPP/AR, i risultati di una sorveglianza ufficiale delle conversazioni telefoniche possono essere utilizzati solo nei confronti di chi sia imputato o sospettato in base a seri indizi già al momento della sorveglianza (consid. 4d).
2. In caso di sorveglianza ufficiale delle conversazioni telefoniche, l'art. 179octies CP si applica a titolo di garanzia minima disposta dal diritto federale (consid. 4d).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 129 CPP, Art. 4 Cost., art. 179octies CP