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Regesto
Art. 150 cpv. 2 OG.
L'accertata insolvenza, ai sensi di questa disposizione, risulta, di regola, da atti esecutivi accertabili, ma non va ammessa alla leggera; esecuzioni, anche frequenti, non bastano a fornire tale prova ove, in seguito ad opposizione del debitore, non abbiano dato luogo a pignoramento o a comminatoria di fallimento.
contenuto
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referenza
Articolo: Art. 150 cpv. 2 OG