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Regesto

Art. 5 cpv. 1 nonché art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.; art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 2 e 3 come pure art. 89 cpv. 1 LTF; non rielezione di un giudice amministrativo per motivi di età; impugnabilità della votazione del Parlamento cantonale; compatibilità con il principio di legalità, il divieto di discriminazione e il principio generale di uguaglianza.
L'atto elettorale, indipendentemente dalla sua natura giuridica, costituisce un oggetto d'impugnazione ammissibile (consid. 3.2). Esso presenta un carattere prevalentemente politico ai sensi dell'art. 86 cpv. 3 LTF e, in assenza di possibilità d'impugnazione nel Cantone, è direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale (consid. 3.3). Il ricorrente ne è particolarmente toccato, in quanto non è stato rieletto, e ha in ogni caso un interesse giuridicamente protetto nella misura in cui chiede la sua rielezione da parte del Gran Consiglio per il periodo di carica in corso (consid. 3.4).
La prassi del Gran Consiglio, di non rieleggere i giudici dei tribunali superiori del Cantone se hanno già compiuto il 65° anno di età all'inizio del nuovo periodo di carica, è compatibile con il principio di legalità, anche se il diritto cantonale non prevede alcuna regolamentazione in materia di età (consid. 4.3). La prassi non viola neppure il divieto di discriminazione (consid. 5.3). Essa permette tuttavia una netta differenza di trattamento, incompatibile con il principio dell'uguaglianza di trattamento, dei titolari della carica che hanno raggiunto l'età di 65 anni poco prima, rispettivamente poco dopo l'inizio di un nuovo periodo di carica. Questi ultimi possono esercitare la loro funzione fino a quasi sei anni in più. Nel caso in esame, la prassi elettorale non implica una disparità di trattamento incostituzionale del ricorrente (consid. 6.3).

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referenza

Articolo: art. 8 cpv. 1 e 2 Cost., art. 89 cpv. 1 LTF, art. 86 cpv. 3 LTF