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Regesto

Art. 16 LPGA; art. 28 cpv. 2 LAI; art. 18 cpv. 1 LAINF; tasso a partire dal quale un reddito senza invalidità inferiore alla media giustifica un parallelismo dei redditi di paragone; applicazione (precisazione della giurisprudenza).
Se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone (consid. 6.1.2).
Questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5 % (consid. 6.1.3).
Le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali (consid. 6.2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 134 V 322

Articolo: Art. 16 LPGA, art. 28 cpv. 2 LAI, art. 18 cpv. 1 LAINF