Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Azione di ripetizione dell'indebito; art. 86 LEF.
1. Il debitore che ha pagato per evitare la realizzazione forzata dei suoi beni è legittimato ad agire per la ripetizione dell'indebito in base all'art. 86 LEF (consid. 2).
2. La conversione di una valuta straniera in valuta svizzera allo scopo di promuovere un'esecuzione in Svizzera non comporta novazione del credito oggetto dell'esecuzione e, pertanto, non si oppone a una ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 86 LEF (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 86 LEF