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Regesto

Ripartizione; pagamento di un'imposta sul maggior valore immobiliare quale debito della massa (art. 262 cpv. 1 LEF).
In assenza di una decisione dell'autorità fiscale passata in giudicato che nega all'imposta in discussione la qualità di debito della massa, l'amministrazione del fallimento può far stato di tale qualità nel conto finale (consid. 2a).
I debiti della massa, come l'imposta sul maggior valore immobiliare derivante dalla vendita agli incanti di un immobile, devono essere integralmente pagati prima di ogni distribuzione ai creditori (consid. 2b).
I debiti della massa non devono figurare nella graduatoria o nell'elenco oneri, ma bensì nella relazione finale (consid. 2c).

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referenza

Articolo: art. 262 cpv. 1 LEF