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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Art. 6 cpv. 2 lett. b DF del 23 marzo 1961; art. 13 cpv. 2 dell'ordinanza del 21 dicembre 1973.
1. L'autorizzazione d'acquistare un fondo in vista dell'esercizio in Svizzera di un'unica impresa può essere accordata soltanto ove sia accertato che il richiedente non intende conservare in Svizzera con un pretesto un investimento di capitali.
2. Il creditore ipotecario che desideri acquistare il fondo gravato, allo scopo di coprire la perdita dell'investimento di capitali risultato svantaggioso, non ha un interesse legittimo all'acquisto.
3. Il fondo non serve all'acquirente qualora costui intenda affidare la gestione a un amministratore, e istituire un controllo mediante un avvocato e una società fiduciaria per quanto concerne le decisioni imposte dalle circostanze.