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Regesto

Competenza per materia; ammissibilità di un ricorso per riforma.
Clausola di un contratto di lavoro che prevede la corresponsione al lavoratore di un'indennità per la clientela apportata al datore di lavoro e l'impiego di quest'ultima per il riacquisto di anni d'assicurazione nella cassa pensioni del datore di lavoro. Una simile clausola, in concreto, non si fonda sul diritto della previdenza professionale. Di conseguenza, la lite tra il datore di lavoro e il dipendente in merito alla sua interpretazione e alla sua applicazione non è di competenza delle autorità indicate dall'art. 73 LPP (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 73 LPP