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Regesto
Art. 318 cpv. 2 CPC; comunicazione della decisione dell'istanza di appello, possibilità di inviare un dispositivo separato.
La decisione dell'istanza di appello può essere comunicata mediante invio di un dispositivo e motivata in seguito. Il giudice è spogliato della causa a partire dal momento in cui ha pronunciato il suo giudizio, nel senso che non può più modificarlo. La notifica del dispositivo scritto vale quale comunicazione; questa non è differita alla notifica della decisione motivata (consid. 4.1 e 4.2).
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tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 318 cpv. 2 CPC