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Regesto

Dichiarazione di nullità parziale di un brevetto da parte del giudice nell'ambito dell'accoglimento di un'azione riconvenzionale proposta in un processo per violazione del brevetto (art. 27 LBI).
In una simile procedura, il diritto federale non obbliga il giudice a formulare una nuova redazione del brevetto unitamente alla pronuncia della nullità parziale. Per converso, egli può differire tale decisione sino a che il giudizio sulla vertenza non sia passato in giudicato (consid. 2a e b). Ciò vale anche allorquando la pronuncia della nullità parziale del brevetto fa sì che quest'ultimo non sia più conforme al principio dell'unità dell'invenzione (consid. 2c).
Valutazione dell'esistenza di una violazione del brevetto litigioso; in concreto ammessa (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 27 LBI