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Regesto

Arbitrato internazionale; metodi alternativi di composizione dei litigi quale premessa obbligatoria all'arbitrato.
Il Tribunale federale esamina sotto l'angolo dell'art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP, relativo alla competenza del tribunale arbitrale, la censura fondata sulla violazione di un meccanismo contrattuale che costituisce una premessa obbligatoria all'arbitrato (consid. 2.2).
Esame delle regole emanate dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) per le parti che desiderano risolvere bonalmente le loro controversie con l'aiuto di un mediatore seguendo una procedura predefinita (consid. 2.3).
Interpretazione di una clausola arbitrale che rinvia a tali regole (consid. 2.4.1). Violazione della premessa obbligatoria di una conciliazione commessa nella fattispecie dalla parte che ha depositato la domanda di arbitrato (consid. 2.4.2). Buona fede della controparte (consid. 2.4.3). Modo di sanzionare una tale violazione (consid. 2.4.4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP