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Regesto

Art. 20 ALC; art. 8 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004; art. 94 n. 1 del Regolamento (CE) n. 987/2009.
La giurisprudenza secondo cui l'art. 20 ALC non esclude che un assicurato - che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione prima dell'entrata in vigore di questo accordo - possa beneficiare di una disposizione più favorevole di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (DTF 133 V 329) è parimenti applicabile al calcolo di una rendita d'invalidità svizzera. La questione di sapere se questa giurisprudenza e quella europea, sulla quale la DTF 133 V 329 si fonda, restano applicabili sotto il regime del Regolamento n. 883/2004 è lasciata aperta (consid. 4 e 5).

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referenza

DTF: 133 V 329

Articolo: Art. 20 ALC, art. 8 n. 1 del, art. 94 n. 1 del