Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto a

Art. 8 cpv. 1, 2 e 3 lett. d, art. 21 cpv. 1, 2 e 3 LAI; art. 2 cpv. 1, 2 e 4 OMAI; cifra 1.01 allegato OMAI (nelle loro versioni in vigore fino al 31 dicembre 2002): Consegna di mezzo ausiliario quale provvedimento d'integrazione.
Diritto, dal profilo dell'idoneità, della necessità e dell'adeguatezza personale, materiale, finanziaria e temporale, a una protesi della coscia dotata di articolazione del ginocchio controllata da micro-processore (protesi C-Leg) (consid. 1-5). Di principio, la protesi C-Leg può essere considerata quale mezzo ausiliario; la sua consegna a carico dell'assicurazione per l'invalidità è tuttavia limitata ai casi di bisogno di integrazione particolarmente elevato (in concreto: particolari esigenze professionali riguardo alla capacità deambulatoria e riduzione del rischio di caduta). (consid. 4.3.3 e 4.3.4)

Regesto b

Art. 8 cpv. 1 seconda frase LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002): Modifica di prassi.
Nel valutare l'adeguatezza temporale del diritto a provvedimenti d'integrazione di una persona assicurata esercitante un'attività lucrativa dipendente alla soglia (in casu: 3 anni) del pensionamento ordinario AVS occorre ritenere che per "tutta la durata di lavoro prevedibile" ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 seconda frase LAI si intende il periodo di tempo rimanente fino al compimento del 64°/65° anno di età e che una deroga a tale principio è unicamente possibile in presenza di circostanze del tutto particolari e concrete suscettibili di fare prevedere una continuazione dell'attività lucrativa al di là dell'età di pensionamento (modifica della giurisprudenza sviluppata in STFA 1969 pag. 151 consid. 5). (consid. 4.4 e 4.5)

Regesto c

Art. 69 LAI in relazione con l'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (nelle loro versioni in vigore fino al 31 dicembre 2002); art. 61 lett. g LPGA: Indennità a titolo di ripetibili.
Conformemente alla giurisprudenza resa sotto l'imperio del vecchio art. 69 LAI in relazione con il precedente art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, la parte che ha presentato un ricorso cantonale in materia di assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione. Tale prassi dev'essere mantenuta anche alla luce dell'art. 61 lett. g LPGA, entrato in vigore il 1° gennaio 2003. (consid. 6.2)

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 69 LAI, art. 21 cpv. 1, 2 e 3 LAI, art. 2 cpv. 1, 2 e 4 OMAI