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Regesto

Art. 335d segg. CO e legge sulla partecipazione. Licenziamento collettivo; campo d'applicazione; consultazione della rappresentanza dei lavoratori.
Proponibilità del ricorso per riforma nell'ambito dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo (consid. 1).
Portata della massima inquisitoria sancita dall'art. 15 cpv. 3 della legge sulla partecipazione (consid. 2).
La concessione di una moratoria concordataria provvisoria non rientra fra i casi d'applicazione dell'art. 335e cpv. 2 CO, di modo che le disposizioni relative al licenziamento collettivo risultano applicabili (consid. 3).
La procedura di consultazione della rappresentanza dei lavoratori prevista dall'art. 335f CO deve svolgersi prima che il datore di lavoro decida definitivamente di procedere al licenziamento collettivo e deve in ogni caso essere conclusa prima della notifica dei licenziamenti. Elementi da prendere in considerazione per stabilire se il termine minimo fissato dal datore di lavoro è adeguato. In concreto il termine è stato considerato insufficiente (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 335e cpv. 2 CO, art. 335f CO