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Regesto

Art. 85 lett. a OG; irregolarità commesse nella stampatura delle schede; annullamento di tutta l'elezione.
- Il Tribunale federale controlla liberamente l'applicazione delle disposizioni cantonali che riguardano la validità dei voti espressi (consid. 2).
- Interpretazione dell'art. 11 cpv. 4 della legge bernese sulle votazioni ed elezioni: la lista ufficiale non deve essere modificata meccanicamente. L'annullamento, previsto dal diritto cantonale, delle sole schede viziate viola il principio della proporzionalità allorché l'irregolarità è minore ed il detto annullamento pregiudica considerevolmente l'espressione della volontà popolare? (Questione rimasta indecisa.) Ad ogni buon conto, se un'irregolarità formale che comporta la nullità delle schede dovesse impedire ad una frazione importante del corpo elettorale d'esprimersi senza sua colpa, la ripetizione dell'elezione non sarebbe contraria al diritto federale (consid. 3).

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Articolo: Art. 85 lett. a OG