Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 62 segg. CO; art. 47 LAVS (in vigore fino al 31 dicembre 2002): Previdenza professionale: Rettifica del conto individuale e restituzione dell'indebito in seguito a errore dell'istituto di previdenza.
L'iscrizione erronea di un importo nel conto individuale dell'assicurato non è equiparabile al versamento di una prestazione non dovuta. La rettifica operata dall'istituto di previdenza alfine di ripristinare la situazione legale non è di conseguenza sottoposta alle regole sulla restituzione dell'indebito o sulla compensazione dei crediti. Ciò vale in particolare anche nel caso in cui una simile correzione avvenga in seguito a un versamento anticipato per l'acquisto di un'abitazione che ha consumato l'avere di vecchiaia dell'assicurato (consid. 6).
La differenza tra l'importo versato per l'acquisto di un'abitazione e quello realmente spettante all'assicurato in virtù del suo avere di vecchiaia può per contro fare l'oggetto di un'azione volta alla restituzione dell'indebito, sottoposta alla prescrizione dell'art. 67 CO (consid. 2 e 3). In tale contesto, la censura di violazione del diritto costituzionalmente garantito della tutela della buona fede si confonde con l'eccezione di diminuzione dell'arricchimento ai sensi dell'art. 64 CO (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 47 LAVS, art. 67 CO, art. 64 CO