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Regesto

Cancellazione di un diritto di pegno a Registro fondiario a seguito della realizzazione del pegno (art. 156 LEF). Imputazione in caso di pagamento parziale (art. 85 cpv. 1 CO in relazione con l'art. 818 cpv. 1 CC).
Se, a causa dell'insufficienza del prezzo di vendita, il diritto di pegno è estinto completamente o parzialmente, l'ufficio deve trasmettere il titolo o i titoli - in concreto delle cartelle ipotecarie - al Registro fondiario per la cancellazione o la riduzione del diritto di pegno (consid. 2a).
Conformemente all'art. 85 cpv. 1 CO, applicabile nell'ambito dell'esecuzione ed in particolare dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, la somma ricavata dal pegno deve essere dapprima imputata sulle spese di procedura e gli interessi e poi sul capitale (consid. 2b).

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referenza

Articolo: art. 85 cpv. 1 CO, art. 156 LEF, art. 818 cpv. 1 CC