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Regesto

Art. 27 cpv. 1, art. 61, 63 cpv. 2 e art. 64 cpv. 2 LDIP; azione di completamento di una sentenza di divorzio straniera; riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera.
La divisione della prestazione di uscita della previdenza professionale è in linea di principio retta dal diritto applicabile al divorzio (consid. 3.1).
La sentenza di divorzio straniera non è lacunosa, e quindi suscettiva di completamento, quando la prestazione compensatoria attribuita alla moglie in applicazione del diritto francese è stata fissata tenendo conto in particolare della prestazione di uscita del marito secondo il diritto svizzero (consid. 3.3).
Il riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera che assegna alla moglie una prestazione compensatoria inferiore alla metà della prestazione di uscita del marito non è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico materiale svizzero (consid. 4.2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 64 cpv. 2 LDIP