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Regesto
Art. 9 Cost., art. 3 del Regolamento ginevrino del 9 aprile 1997 sulla tariffa giudiziaria in ambito civile; applicazione arbitraria del diritto cantonale.
Il giudice adito, che deve determinare l'ammontare dell'anticipo delle spese giudiziarie e assegnare all'attore un termine per effettuarne il pagamento, è tenuto a procedere in modo da poter poi dimostrare che il termine in questione è stato correttamente impartito (consid. 2).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 9 Cost., art. 3 del