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Regesto

Art. 2 disp. trans. Cost., art. 9 LPA, art. 4 OEIA; esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) e "studio d'impatto" di diritto cantonale.
Possibilità offerta dal diritto ginevrino di esigere uno "studio d'impatto ambientale" per la costruzione di autorimesse collettive di superficie superiore a 50 m2: questa norma non viola il principio della forza derogatoria del diritto federale, poichè essa non è volta semplicemente ad estendere il campo di applicazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente, contemplato dall'art. 9 LPA. L'oggetto e le esigenze formali della procedura di indagine prevista dal diritto cantonale sono infatti diversi da quelli dell'esame di impatto del diritto federale.

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referenza

Articolo: art. 4 OEIA