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Regesto

Art. 1 lett. q, art. 3 n. 1 lett. f, art. 19 n. 1, art. 35 n. 1 e art. 36 n. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; art. 19 cpv. 1 LAINF; art. 15 segg. LAI; aiuto reciproco internazionale in materia di prestazioni in natura; rimborso tra enti assicurativi.
Nell'ambito dell'aiuto reciproco internazionale in materia di prestazioni in natura, l'assicuratore contro gli infortuni svizzero, in qualità di ente assicurativo statale competente, è tenuto al rimborso, a titolo di aiuto reciproco internazionale in materia di prestazioni in natura, delle spese causate nello Stato di residenza estero da misure di reintegrazione professionale in seguito a un infortunio professionale occorso in Svizzera (consid. 2-5).

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referenza

Articolo: art. 19 n. 1, art. 35 n. 1 e art. 36 n. 2 del, art. 19 cpv. 1 LAINF