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Regesto

Tassazione degli interessi di un premio unico pagato per un'assicurazione sulla vita suscettibile di riscatto (art. 21bis cpv. 3 DIN).
Gli interessi tecnici relativi ad un premio unico non costituiscono un reddito imponibile (consid. 1-3). Ove assicurazioni sulla vita suscettibili di riscatto siano state concluse contro un premio unico e l'assicurato abbia pagato quest'ultimo ricorrendo a un mutuo, ci si deve peraltro normalmente chiedere se non sia dato un caso d'elusione d'imposta. In tali fattispecie le autorità di tassazione sono tenute a procedere ai necessari accertamenti (consid. 4).