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Regesto a

Diritto internazionale privato; conflitto di leggi; collegamento dell'atto illecito consistente nel riciclaggio di denaro (art. 132 e 133 LDIP).
In assenza di una scelta di diritto in favore della lex fori (art. 132 LDIP), le pretese avanzate nei confronti di una banca per atto illecito, consistente nell'asserito riciclaggio di denaro, sono regolate, quando il danneggiatore e il danneggiato non hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, dal diritto dello Stato in cui vengono pregiudicati gli interessi patrimoniali in causa, vale a dire quello in cui ha sede la banca presso la quale hanno transitato i fondi provenienti da un crimine (consid. 2).

Regesto b

Nozione di atto illecito nella teoria oggettiva dell'illiceità (art. 41 CO).
Definizione del danno puramente economico (consid. 5.1). Se l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio di denaro sanzionato dall'art. 305bis CP non è realizzato, non si è in presenza di un atto illecito suscettibile di fondare la responsabilità delittuale di chi ha commesso un atto di riciclaggio non intenzionale (consid. 5.2).

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referenza

Articolo: art. 132 e 133 LDIP, art. 132 LDIP, art. 41 CO, art. 305bis CP