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Regesto

Art. 204 CP previgente, pubblicazioni oscene, e art. 197 n. 1 CP, pornografia.
Conversazioni oscene dal vivo non costituiscono (contrariamente a registrazioni dal contenuto analogo) pubblicazioni oscene né rappresentazioni pornografiche, nemmeno se tali conversazioni possono essere ascoltate telefonicamente (consid. 2c).
Art. 25 CP, complicità in materia di pornografia.
La persona responsabile in seno all'Azienda delle PTT per l'introduzione del telechiosco si rende colpevole di complicità in pubblicazioni oscene, rispettivamente, pornografia, se mette a disposizione le installazioni necessarie per l'esercizio del telechiosco sapendo che vengono diffuse registrazioni pornografiche accessibili a persone minori di sedici anni (consid. 3).
Art. 32 CP, motivo giustificativo fondato sulla legge.
La legge non impone all'Azienda delle PTT di mettere a disposizione le proprie installazioni allorché quest'ultime sono utilizzate per scopi delittuosi (consid. 4).
Art. 19 CP, errore sui fatti, e art. 20 CP, errore di diritto.
Il responsabile del telechiosco non può, dopo essere stato reso edotto dell'uso illecito che ne veniva fatto nonché del rischio di una condanna penale ove tale uso fosse continuato, invocare un errore sui fatti (consid. 5a) né un errore di diritto (consid. 5b).

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referenza

Articolo: Art. 204 CP, art. 197 n. 1 CP, Art. 25 CP, Art. 32 CP seguito...