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Regesto

Art. 85 cpv. 1 lett. a LTF; art. 78 LPGA; ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'ufficio AI per i danni cagionati a un terzo.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile contro un giudizio cantonale sulla responsabilità dell'ufficio AI fondata sull'art. 78 LPGA - e più precisamente sull'ammontare del danno - solo qualora il valore litigioso raggiunga fr. 30'000.-, conformemente all'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 1.2.2).
Non essendo il ricorso in materia di diritto pubblico ammissibile contro il giudizio cantonale di merito, nemmeno lo è contro la pronuncia cantonale sulle ripetibili (consid. 3).

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Articolo: Art. 85 cpv. 1 lett. a LTF, art. 78 LPGA