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Regesto

Sistemazione edile da parte di un comproprietario per piani (art. 712a e 712b CC); modifica della destinazione di una cosa (art. 648 cpv. 2 CC).
La facoltà del comproprietario di sistemare i suoi locali presuppone che essi siano assoggettati al diritto esclusivo; l'ingerenza di propria autorità in parti comuni è inammissibile (consid. 1). La trasformazione di locali accessori quali solaio, cantina o autorimessa in locali di abitazione non costituisce un cambiamento di destinazione, ma di utilizzazione (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 712a e 712b CC, art. 648 cpv. 2 CC