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Regesto

Art. 11 n. 1 e 3 lett. a, art. 13 n. 1 lett. a e b (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2014), art. 87 n. 1, 3 e 8 del Regolamento (CE) n. 883/2004; art. 14 n. 8 del Regolamento (CE) n. 987/2009; art. 13 n. 1 e 2 lett. a, art. 14 n. 2 lett. b punto i, art. 15 n. 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71.
Determinazione della legislazione applicabile a un cittadino francese, residente in Francia, che lavora per una società con sede in Svizzera (consid. 6).
Condizioni alle quali una persona può fondarsi sull'art. 87 n. 8 del Regolamento (CE) n. 883/2004 per essere soggetto al diritto applicabile stabilito da questo regolamento (consid. 7.2).
In concreto, il ricorrente, incapace totalmente al lavoro in seguito a un infortunio occorso prima dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 883/2004, non può fondarsi sull'art. 13 n. 1 di questo regolamento per domandare di essere assoggettato alla legislazione svizzera. Infatti, a causa della propria incapacità lavorativa, non avrebbe potuto de facto cumulare attività lavorative in più Stati.

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referenza

Articolo: art. 87 n. 1, 3 e 8 del, art. 14 n. 8 del, art. 15 n. 2 del, art. 87 n. 8 del