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Regesto

Art. 2 cpv. 2, art. 16 cpv. 1-3, art. 17 cpv. 2 lett. c e cpv. 5 LFLP; importo della prestazione d'uscita negli istituti di previdenza che applicano il sistema del primato delle prestazioni.
Per il calcolo del valore attuale valgono come "prestazioni assicurate" ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 e 3 prima frase LFLP solo le prestazioni di previdenza, non però il loro (pre)finanziamento (consid. 5.3). Le prestazioni regolamentari in caso di pensionamento anticipato, che sono previste per il periodo transitorio fino alla rendita di vecchiaia dell'AVS e della previdenza professionale, sono "rendite transitorie" ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 lett. c LFLP (consid. 5.4). Per decidere la questione del sistema secondo cui debbano essere finanziate le prestazioni di un istituto di previdenza, il solo aspetto temporale non è determinante; altrettanto decisivo è sapere se i contributi corrispondenti portano alla costituzione pianificata del capitale di copertura (consid. 6.3). Se i mezzi per queste prestazioni provengono dallo scioglimento delle riserve tecniche, rispettivamente dei fondi liberi, allora tale prestazione non è stata finanziata mediante il sistema di capitalizzazione (consid. 6.5). Vi è solo il diritto a una prestazione d'uscita, ossia a una prestazione d'uscita integrale; per il suo calcolo, secondo le disposizioni legali, non vi è spazio per un cumulo nell'ambito di questo regime (consid. 7.3).