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Regesto

Realizzazione di parti in comunione.
La sospensione della vendita accordata all'escusso con il consenso del creditore equivale al ritiro della domanda di vendita (cfr. DTF 95 III 18). Tuttavia, ove il pignoramento abbia per oggetto la parte dell'escusso in una comunione, la dilazione accordata per la realizzazione dell'immobile che ne costituisce l'attivo dev'essere assimilata a una domanda di sospensione concernente il modo di realizzazione della parte in comunione determinato dall'autorità in assenza di un'intesa tra gli interessati; questi ultimi possono ancora accordarsi sulla liquidazione della comunione (consid. 3).