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Regesto

Prestito in obbligazioni; responsabilità degli autori del prospetto d'emissione; responsabilità del rappresentante degli obbligazionisti (art. 1156, 1157 segg. e 398 CO).
Pretese derivanti dall'emissione di prestiti per mezzo di un prospetto: diritto applicabile e foro (consid. 2.2); base legale della responsabilità dell'autore di un prospetto, secondo il diritto svizzero, quando il debitore non è una società anonima svizzera (consid. 2.3); requisiti per l'applicazione dell'art. 1156 cpv. 3 CO (consid. 2.4); onere della prova, trattandosi di una responsabilità per atto illecito (consid. 2.5); portata dell'obbligo di diligenza degli autori del prospetto, con particolare riferimento alla verifica delle indicazioni fornite dal debitore (consid. 2.6 e 2.7).
Responsabilità del rappresentante degli obbligazionisti: natura contrattuale dei rapporti fra il rappresentante e gli obbligazionisti (consid. 3.2); inapplicabilità degli art. 1157 segg. CO qualora il debitore non abbia il suo domicilio personale o d'affari in Svizzera (consid. 3.3); natura giuridica del rapporto fra il rappresentante dei creditori e quest'ultimi (consid. 3.4); portata dell'obbligo di diligenza che incombe al rappresentante (consid. 3.5).

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referenza

Articolo: art. 1156 cpv. 3 CO