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Regesto

Art. 153 cpv. 2 CC; modifica di una sentenza di divorzio.
La rendita può unicamente essere soppressa o ridotta se il miglioramento della situazione economica dell'avente diritto è duraturo; esame di questo presupposto nella fattispecie.

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referenza

Articolo: Art. 153 cpv. 2 CC