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Regesto
Portata della massima ufficiale secondo l'art. 280 cpv. 2 CC nella procedura di ricorso per riforma.
L'art. 280 cpv. 2 CC non permette al figlio maggiorenne, nell'ambito del processo contro un genitore per il proprio mantenimento, di presentare nuove conclusioni nella procedura di ricorso per riforma innanzi al Tribunale federale (art. 55 cpv. 1 lett. b OG).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 280 cpv. 2 CC, art. 55 cpv. 1 lett. b OG