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Regesto
Art. 64 LPGA; obbligo di prestazione dell'assicurazione per l'invalidità in caso di complesso terapeutico.
Pur essendo dispensati contemporaneamente, i diversi provvedimenti sanitari forniti nel corso di un trattamento stazionario ricadono ognuno nella sfera di competenza delle diverse assicurazioni e riguardano danni alla salute tra loro distinti. L'art. 64 cpv. 3 LPGA non è di principio applicabile a tale fattispecie. In questi casi, il legislatore non ha inteso istituire un sistema di coordinazione nel senso di una precedenza assoluta a carico dell'assicurazione sociale obbligata in virtù dell'art. 64 cpv. 2 LPGA (consid. 8.1).
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regesto:
tedesco
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italiano
referenza
Articolo: Art. 64 LPGA, art. 64 cpv. 3 LPGA, art. 64 cpv. 2 LPGA