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Regesto

Art. 16 e 20 ALC; art. 6 del regolamento n. 1408/71; art. 16 cpv. 2 della Convenzione franco-svizzera di sicurezza sociale: Applicazione di una convenzione bilaterale più favorevole del regolamento n. 1408/71.
L'art. 20 ALC non preclude ad un assicurato (cittadino francese domiciliato in Svizzera) la possibilità di beneficiare, in applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, di una disposizione più favorevole contenuta in una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (in concreto franco-svizzera) qualora abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione prima dell'entrata in vigore dell'ALC (consid. 6-8). Diritto al pagamento di un complemento differenziale in caso di sostituzione di una rendita d'invalidità dell'AI svizzera con due rendite di vecchiaia di importo inferiore, versate l'una dalla Svizzera e l'altra dalla Francia.

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referenza

Articolo: Art. 16 e 20 ALC, art. 6 del