Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 45 Cost.: obbligo di domicilio dei funzionari.
L'obbligo di domicilio imposto ai funzionari ginevrini si fonda su di una base legale e un interesse pubblico sufficienti (consid. 2). Trattandosi di un agente di custodia, tale interesse appare nondimeno relativo rispetto all'interesse pubblico, che prevale per la professione di docente o di agente di polizia (consid. 3). Nella fattispecie, l'interesse privato, che consiste essenzialmente nel benessere della famiglia del ricorrente, va ritenuto superiore all'interesse pubblico (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 45 Cost.