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Regesto

1. Art. 46 OG: La determinazione della quota spettante a un partecipante uscente è una causa per diritti di carattere pecuniario ai sensi di questa disposizione, anche se la procedura venne condotta davanti all'autorità cantonale secondo le regole della giurisdizione volontaria (consid. 1).
2. Art. 346 CC: al di fuori di questa disposizione la legge non da alcuna indicazione circa il modo di procedere alla divisione dei beni comuni. Tale questione può fare oggetto di un accordo tra le parti (consid. 3 lett. a e b).
3. Art. 344, 651 e 617 cpv. 2 CC:
a) Il campo di applicazione dell'art. 617 cpv. 2 CC e la stima secondo il reddito non sono limitati alle successioni agricole propriamente dette; il giudice non viola il diritto federale applicando per analogia questa norma alla stima di fondi, quando deve procedere alla divisione conformemente agli art. 344 e 351 CC (consid. 3 lett. a e b).
b) La proprietà comune si trasforma in proprietà individuale solo al momento della divisione effettiva. La stima dei beni comuni deve avvenire in questo momento (consid. 4 lett. a).
c) Il partecipante sortente non ha diritto a interessi moratori che dal momento in cui la liquidazione interviene materialmente; fino ad allora parteciperà al reddito dell'indivisione (consid. 5).
d) L'art. 617 cpv. 2 CC non è di diritto imperativo, soprattutto allorquando è applicato per analogia, al di fuori di una successione agricola propriamente detta (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 344, 651 e 617 cpv. 2 CC, Art. 46 OG, Art. 346 CC, art. 344 e 351 CC