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Regesto
Conferma della giurisprudenza secondo cui la pensione alimentare versata all'ex coniuge dall'assicurato divorziato o separato non è deducibile dal reddito conseguito in forma di rendite (o dalla sostanza determinante) ai sensi dell'art. 28 OAVS.
L'evoluzione legislativa relativa al trattamento fiscale delle pensioni alimentari non giustifica un cambiamento di giurisprudenza.
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 28 OAVS,