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Regesto

Art. 23 cpv. 2 LAVS.
Obbligazione al mantenimento ammessa nel caso della donna divorziata, la quale, secondo la convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata dal giudice, ha rinunciato a una prestazione alimentare da parte del marito, ma alla quale è stata ulteriormente assegnata una pensione a titolo di alimenti ai sensi dell'art. 152 CC in virtù di un giudizio di revisione passato in giudicato, reso dopo la morte del marito divorziato.

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referenza

Articolo: Art. 23 cpv. 2 LAVS, art. 152 CC