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Regesto
Art. 23 cpv. 2 LAVS.
Obbligazione al mantenimento ammessa nel caso della donna divorziata, la quale, secondo la convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata dal giudice, ha rinunciato a una prestazione alimentare da parte del marito, ma alla quale è stata ulteriormente assegnata una pensione a titolo di alimenti ai sensi dell'art. 152 CC in virtù di un giudizio di revisione passato in giudicato, reso dopo la morte del marito divorziato.
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 23 cpv. 2 LAVS, art. 152 CC