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Regesto

Scioglimento dell'unione dei beni in seguito al decesso di uno dei coniugi; calcolo degli aumenti e delle diminuzioni (art. 214 CC).
La variazione del valore di un apporto avvenuta unicamente in funzione della congiuntura non interessa il calcolo dell'aumento o della diminuzione ai sensi dell'art. 214 CC, ma costituisce soltanto un utile o una perdita per il coniuge autore dell'apporto (consid. 1 a). Casa acquistata a nome proprio dal marito, prima del matrimonio, quale futura abitazione dei coniugi, grazie a un prestito accordato a tal fine dalla donna ch'egli ha in seguito sposato. La moglie ha il diritto di reclamare un interesse per il suo prestito durante il matrimonio? La pretesa fondata sul prestito s'accresce proporzionalmente all'aumento di valore dell'immobile? La pretesa dedotta dal prestito è assimilata alle pretese, che rimangono invariabili, fondate sull'art. 201 cpv. 3 CC (consid. 1 b). L'immobile acquistato nel modo predetto appartiene al marito; esso non costituisce tuttavia un apporto di quest'ultimo, sibbene un acquisto: pertanto, l'incremento di valore durante il matrimonio viene preso in considerazione nel calcolo del beneficio dell'unione coniugale (consid. 1c).

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referenza

Articolo: art. 214 CC, art. 201 cpv. 3 CC