Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 22ter Cost.; attribuzione di un fondo alla zona di riserva.
1. Cognizione del Tribunale federale al momento della designazione e della delimitazione delle zone (consid. 4a).
2. Principi generali. Nel determinare le zone edificabili, e in particolare le zone industriali, occorre tener conto anche delle caratteristiche della regione (consid. 4b).
3. Nell'ambito dell'adozione di un primo piano delle zone conforme alla LPT, soltanto la sussistenza di circostanze particolari impone un obbligo d'attribuire un fondo alla zona edificabile (consid. 4c).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 22ter Cost.