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Regesto

1. Parte di comproprietà su un fondo. Realizzazione:
a) Per la domanda di vendita valgono i termini previsti nell'art. 116 LEF per la vendita d'immobili (consid. 1).
b) Premesse alle quali può essere ordinata la vendita al pubblico incanto dell'intero fondo secondo l'art. 73 lett. b RFF (consid. 2).
2. L'ufficio d'esecuzione può aumentare l'anticipazione delle spese dovuta dal creditore (art. 68 LEF) quando un nuovo esame delle spese presumibili riveli che l'importo stabilito in precedenza non basta; tale è il caso, in particolare, quando i provvedimenti da prendere sono in seguito precisati meglio (nella fattispecie: spese di realizzazione di un fondo) (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 116 LEF, art. 73 lett. b RFF, art. 68 LEF