Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Proroga di foro. Lingua del procedimento; traduzione di documenti (art. 9 e 30 cpv. 2 Cost.; art. 9 CPC/GE).
Le parti devono rivolgersi in francese al giudice ginevrino; ciò implica l'obbligo di fornire la traduzione dei documenti da loro prodotti e redatti in un'altra lingua. Portata di quest'obbligo, in particolare quando concerne una clausola di proroga di foro (consid. 2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 9 e 30 cpv. 2 Cost., art. 9 CPC