Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Art. 151 cpv. 1 CC.
Presupposti di una rendita, limitata nel tempo o permanente, accordata in virtù dell'art. 151 cpv. 1 CC al coniuge divorziato:
- sintesi della giurisprudenza;
- rilevanza di una diminuzione essenziale e insuperabile del livello di vita, benché il coniuge avente diritto alla rendita abbia in realtà ricuperato l'indipendenza economica o possa essere ragionevolmente preteso che la ricuperi;
- rilevanza della colpa causale del coniuge debitore della rendita;
- rilevanza della ripartizione dei compiti, attuata durante il matrimonio (secondo il diritto previgente) e convenuta (secondo il nuovo diritto).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 151 cpv. 1 CC