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Regesto

Art. 29sexies cpv. 3 LAVS.
Compiti educativi nei confronti del figlio del coniuge.
Benché in caso di nuovo matrimonio non esista tra uno dei coniugi e i figli del primo matrimonio un rapporto di filiazione, l'accredito per compiti educativi va ripartito per metà sia in relazione al primo matrimonio che in relazione al secondo (da cui non sono nati figli).

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Articolo: Art. 29sexies cpv. 3 LAVS