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Regesto

1. Art. 841 CC e 117 RRF
Va l'azione prevista dall'art. 841 CC promossa soltanto contro i creditori pignoratizi anteriori, oppure anche contro i titolari di un pegno manuale sul titolo di pegno immobiliare? Poichè non é compito delle autorità di vigilanza decidere tale questione, la distribuzione della parte contestata del prodotto della realizzazione dev'essere sospesa sino alla conclusione del processo concernente l'ipoteca degli artigiani e degli imprenditori, ed il relativo importo dev'essere depositato (consid. 1 e 2).
2. Gli uffici di esecuzione e di fallimento sono legittimati a farsi rappresentare da un avvocato nelle procedure di reclamo e di ricorso davanti alle autorità di vigilanza (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 841 CC