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Regesto

Detenzione in stato d'isolamento; limitazione del diritto dell'imputato di comunicare con il proprio avvocato; libertà personale, art. 3 e art. 6 CEDU.
In diritto vodese, la detenzione in stato d'isolamento non comporta una limitazione della libertà personale di per sé sproporzionata al fine riconosciuto legittimo (assicurare le esigenze istruttorie) per il quale può essere ordinata. Le restrizioni che essa implica (divieto di visite e limitazione del diritto di comunicare liberamente con il difensore) non sono contrarie agli art. 3 e art. 6 CEDU.

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referenza

Articolo: art. 3 e art. 6 CEDU