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Regesto

Ripartizione (art. 144 LEF); effetto dell'azione revocatoria (art. 285 segg. LEF).
Per stabilire se e in quale misura una persona partecipi alla ripartizione, è decisiva unicamente la situazione esistente, sotto il profilo del diritto esecutivo, al momento della ripartizione (consid. 3.1).
Il giudizio sull'azione revocatoria ha effetto solo in relazione ad una determinata procedura esecutiva (consid. 3.2-3.5).

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referenza

Articolo: art. 144 LEF