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Regesto

Opposizione al decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF); natura giuridica della decisione resa su ricorso contro la decisione sull'opposizione (art. 278 cpv. 3 LEF); cognizione del Tribunale federale; inizio del termine per fare opposizione; arbitrio nell'applicazione del diritto (art. 9 Cost.).
La decisione resa su ricorso contro la decisione sull'opposizione è - come il decreto di sequestro - una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF; la cognizione del Tribunale federale è limitata all'esame della violazione di diritti costituzionali; esigenze alla motivazione del ricorso innanzi al Tribunale federale (consid. 1.2).
La giurisprudenza cantonale secondo cui il termine per fare opposizione contro il decreto di sequestro inizia a decorrere dall'esecuzione del sequestro per il debitore che vi assiste personalmente o si sia fatto rappresentare è arbitraria. Nulla modifica il fatto che il debitore presente o rappresentato abbia potuto consultare gli atti del sequestro, in particolare il decreto di sequestro (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 278 cpv. 1 LEF, art. 278 cpv. 3 LEF, art. 9 Cost., art. 98 LTF